Art. 4 — Fissazione della data di svolgimento delle elezioni
L'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed e' comunicata immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge".
Testo vigente dal 27 marzo 1993
