capo I — ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI
- Art. 1 — Composizione del consiglio comunale
- Art. 2 — Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati
- Art. 3 — Sottoscrizione delle liste
- Art. 4 — Fissazione della data di svolgimento delle elezioni
- Art. 5 — Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
- Art. 6 — Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 7 — Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Art. 7-bis
- Art. 8 — Elezione del presidente della provincia
- Art. 9 — Elezione del consiglio provinciale
- Art. 10 — Elezione dei consigli circoscrizionali
- Art. 11 — Durata delle operazioni di voto e di scrutinio