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L'assegnazione disposta per l'esercizio finanziario 1960-61, con l'articolo 2 della legge 18 ottobre 1960, n. 1206, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici, e' elevata da lire 1.100.000.000 a lire 4.000.000.000.
Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
