Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'assegnazione disposta per l'esercizio finanziario 1960-61, con l'articolo 2 della legge 18 ottobre 1960, n. 1206, per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei Patronati scolastici, e' elevata da lire 1.100.000.000 a lire 4.000.000.000.

Testo in vigore dal 8 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;705~art7 · fonte del testo