Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il prezzo di emissione dei buoni e' stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre il contante, i buoni del Tesoro ordinari e le cedole con scadenza 1 gennaio e 1 aprile 1953 dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento (1934) e 5 per cento (1936), Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento e buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 1959-1960 e 1961, al valore che sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro. All'atto della sottoscrizione e' anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1 luglio 1953 dei buoni sottoscritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2356~art4 · fonte del testo