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Il prezzo di emissione dei buoni e' stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto. In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre il contante, i buoni del Tesoro ordinari e le cedole con scadenza 1 gennaio e 1 aprile 1953 dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento (1934) e 5 per cento (1936), Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento e buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 1959-1960 e 1961, al valore che sara' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro. All'atto della sottoscrizione e' anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1 luglio 1953 dei buoni sottoscritti.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2356~art4 · fonte del testo