I proventi netti dell'emissione dei buoni poliennali, di cui al precedente art. 1, sono versati in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi con assoluta precedenza, alle opere pubbliche rese necessarie dai nubifragi e dalle alluvioni dell'anno 1951 nonche', per le residuali possibilita', ad opere destinate a promuovere lo sviluppo economico della Nazione ed una maggiore occupazione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per le esigenze relative alla emissione dei buoni del Tesoro novennali di cui alla presente legge, e per il versamento a costituzione del predetto fondo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-14;1325~art9 · fonte del testo