Il Ministro per il tesoro stabilira' ogni altra condizione e modalita' di esecuzione delle operazioni, di cui alla presente legge; determinera' il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; stabilira' le modalita' di estrazione dei premi; provvedera' alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli e fissera' le caratteristiche dei titoli provvisori e definitivi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-12-17;905~art13 · fonte del testo