Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere relativo alle spese di allestimento, collocamento, emissione dei nuovi titoli, anticipato pagamento della prima cedola semestrale di interessi, nonche' agli altri oneri comunque derivanti dalla presente legge, valutati in lire 10 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo dallo stanziamento del capitolo n. 6 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro relativo all'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-17;905~art14 · fonte del testo