Tutti gli atti e documenti relativi, comunque, alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonche' gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa. Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia, alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una, ad altra delle filiali della Banca d'Italia e quelle delle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziati, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali, analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Saranno osservate in ogni caso, le formalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da qualsiasi tassa e diritto erariale e di altri enti. E' del pari esente da tassa di bollo e di concessione governativa la denuncia di smarrimento dei titoli provvisori e di ricevute, di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-17;905~art12 · fonte del testo