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Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato vengono compilati - alle prescritte scadenze - con sistema meccanografico basato su schede perforate. Gli ordini stessi vengono altresi' firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni. I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro per il tesoro saranno trasmessi alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art1 · fonte del testo