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Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, verranno stabilite le caratteristiche degli assegni speciali di conto corrente postale, e, ove del caso, saranno altresi' stabilite le decorrenze dalle quali, nelle varie province, dovra' effettuarsi il pagamento delle pensioni con le norme di cui alla presente legge. Inoltre il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stabilire, con propri decreti, i giorni di scadenza per i pagamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 7 della presente legge.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986
