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Con ordini emessi dai direttori degli Uffici provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, per ciascun capitolo, distintamente per competenza, e residui, sono accreditati mensilmente all'Amministrazione delle poste su conti correnti speciali, le somme occorrenti al pagamento delle rate di pensione disposto con i corrispondenti assegni di cui al precedente art. 2. Per i mesi di luglio di ogni anno viene accreditata una somma pari al doppio dell'importo degli assegni riferibili a detto mese e successivamente, una somma pari all'importo degli assegni pagati nel mese precedente detratto l'importo degli assegni comunque non piu' pagabili. Gli ordini da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale speciale sono recapitati, nel termine che verra' stabilito dal regolamento, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro sede di centro meccanografico, alla Direzione delle poste del luogo. Sugli ordini come sopra estinti sono riportati, al posto della quietanza, gli estremi dell'operazione di accreditamento in conto corrente a cura dell'ufficio postale che l'ha eseguita. Gli ordini estinti con le modalita' indicate nel presente articolo, completati con il bollo a calendario dell'ufficio postale e con la firma del titolare e del controllore sono versati alla locale Sezione di tesoreria per il rimborso giusta le formalita' indicate dall'art. 235 del regolamento generale per la contabilita' dello Stato.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986
