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Alla chiusura dell'esercizio finanziario ed in conformita' delle norme da stabilirsi col regolamento di cui al successivo art. 9 si provvedera' al conguaglio delle somme anticipate all'Amministrazione delle poste con gli ordini collettivi di cui al precedente art. 3, con le somme pagate a ciascun pensionato mediante gli assegni di conto corrente postale. Le somme che eventualmente, per effetto degli accreditamenti effettuati, siano rimaste giacenti nei conti correnti speciali postali, saranno fatte introitare dalla Sezione di tesoreria provinciale - a cura degli Uffici provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico - verso rilascio di quietanza di entrata con imputazione al corrispondente capitolo del bilancio, se trattisi di pensioni o di assegni similari a carico dello Stato, oppure verso rilascio di vaglia del Tesoro, se trattisi di pensioni e di assegni a carico delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato. Gli Uffici provinciali del tesoro cui debbono essere rimessi i documenti predetti, dopo averne presa nota nelle rispettive scritture, ne danno comunicazioni direttamente a seconda del caso, alla Corte dei conti ovvero alle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986
