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Il conto mensile degli assegni di conto corrente postale speciale pagato, corredato dagli assegni quietanzati, nonche' le note degli assegni rinnovati o da rinnovarsi, sono resi dagli Uffici provinciali del tesoro, per ciascun capitolo, distintamente per competenze e residui, direttamente alla Corte dei conti ovvero alle competenti Amministrazioni e Aziende autonome di,Stato. Gli assegni scaduti, in quanto non estinti nel termine di validita' di cui all'art. 2 della presente legge o smarriti, sono rinnovati - ove le corrispondenti rate di pensione non siano prescritte ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - con le norme previste dal regolamento di cui al successivo art. 9, dall'Ufficio provinciale del tesoro traente, e vengono ammessi a pagamento inserendoli in appositi elenchi.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art6 · fonte del testo