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In deroga alle disposizioni ora vigenti, gli assegni vitalizi d'importo non superiore alle lire 6000 annue ed i soprassoldi per ricompensa al valore militare sono corrisposti ad anno intero maturato, salvo che il titolare faccia richiesta di riscuotere semestralmente. Le pensioni pagabili all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art7 · fonte del testo