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Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, su proposta del Ministro per il tesoro e sentita la Corte dei conti, sara' provveduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni vigenti relative agli ordinamenti contabili sul servizio del pagamento delle pensioni per metterle in armonia con quelle dettate dalla presente legge. Parimenti, con altro decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentita la Corte dei conti, saranno dettate le norme occorrenti per coordinare le norme sul controllo della Corte dei conti con quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art8 · fonte del testo