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Con regolamento, da emanarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione del servizio e per il funzionamento dei centri meccanografici nonche' le modalita' necessarie per l'uso e la custodia dei punzoni e delle relative matrici.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art9 · fonte del testo