Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 41 — Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri

Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare:

  • a)l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorieta' del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessita' e della possibilita' di ricorso da parte dell'infermo;
  • b)il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;
  • c)l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alla necessita' di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attivita' ospedaliera.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art41 · fonte su Normattiva