Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

Art. 3 — Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale

Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore, prolungamento, il sanitario, responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 e' tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dello infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Testo vigente dal 16 maggio 1978

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 211/1988

    Questione infondata
    25 febbraio 1988

    Non e` illegittima la ridefinizione e riclassificazione della malattia di mente da parte di leggi successive a quelle genericamente richiamate dall'art. 20 dello Statuto T.A.A., nonche` - in connessione con la stessa evoluzione del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente - il conferimento ai sindaci dei poteri relativi ad accertamenti e a trattamenti sanitari obbligatori; tanto piu` ove si consideri la natura delle attribuzioni conferite, dalla precitata norma statutaria, ai Presidenti delle giunte provinciali, chiamati, quali ufficiali del Governo centrale,ad esercitare "attribuzioni di pubblica sicurezza". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto, quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma Legge 13 maggio 1978, n. 180, in riferimento all'art. 20 st. T.A.A.).

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  • Ordinanza n. 516/1987

    Questione infondata
    10 dicembre 1987

    L'esigenza di assicurare all'infermo di mente - nel rispetto dell'art. 32 Cost. - un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessita` terapeutiche e` pienamente soddisfatta dalla norma che stabilisce la procedura per l'ulteriore prolungamento, oltre il settimo giorno, del disposto trattamento sanitario. Inoltre non e` idoneo termine di comparazione, ai fini del giudizio ex art. 3 Cost., il ricovero di soggetti affetti da altre infermita` non sottoposti, in base al certificato di ricovero, a un periodo minimo di cura obbligatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - degli artt. 2 e 3 L. 13 maggio 1978, n. 180, in quanto non impongono al sindaco di prescrivere, nell'ordine di ricovero di infermi di mente, un minimo periodo di cura conseguenziale).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori · Art. 3 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180~art3 · fonte su Normattiva