titolo VI — ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
- Art. 35 — Struttura interna degli ospedali
- Art. 36 — Struttura interna degli ospedali generali
- Art. 37 — Struttura interna degli ospedali specializzati
- Art. 38 — Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
- Art. 39 — Personale degli enti ospedalieri
- Art. 40 — Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri
- Art. 41 — Principi e criteri direttivi per l'ordinamento dei servizi ospedalieri
- Art. 42 — Principi direttivi per lo stato giuridico del personale
- Art. 43 — Principi e criteri direttivi per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sanitario medico dipendente dagli enti ospedalieri
- Art. 44 — Scuole ospedaliere di specializzazione
- Art. 45 — Tirocinio obbligatorio
- Art. 46 — Posti di internato
- Art. 47 — Trattamento economico e certificato dell'avvenuto tirocinio
- Art. 48 — Copertura delle spese
- Art. 49 — Sottocommissioni esami di Stato di abilitazione
- Art. 50 — Convenzioni tra università ed enti ospedalieri