Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 42 — Principi direttivi per lo stato giuridico del personale

Le norme delegate di cui all'articolo 40 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente degli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:

  • 1)che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate;
  • 2)che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformita' e in conformita' dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovra' adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero. In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 183/1982

    Parametro
    10 novembre 1982

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), in relazione agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed all'art. 6 della legge di delegazione 10 maggio 1964, n. 336 (contenente norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), postoché: analoga questione è stata già dichiarata non fondata; peraltro, successivamente alla pubblicazione di questa decisione della Corte, la materia de qua è stata parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazione, nella legge 3 settembre 1982, n. 627, per cui è necessario riesaminare la rilevanza della questione proposta, tenendo conto della nuova normativa. - S. n. 33/1982.

    Art. 76 cost. · Art. 42 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 6 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 66 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art42 · fonte su Normattiva