Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 45 — Tirocinio obbligatorio

Per gli allievi-ufficiali medici che hanno frequentato la scuola di sanita' militare di Firenze la durata del tirocinio, limitatamente alla clinica medica ed alla clinica chirurgica, e' ridotta rispettivamente di due mesi e di un mese.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art45 · fonte su Normattiva