Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 46 — Posti di internato

Durante il tirocinio di cui al precedente articolo 45, i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attivita' necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale sotto il controllo dei direttori delle cliniche universitarie o dei primari ospedalieri. Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita', i posti di internato saranno ripartiti in ragione del 30 per cento del loro numero complessivo tra le cliniche universitarie e del 70 per cento tra gli ospedali regionali e gli altri ospedali di cui all'articolo 1. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalita' circa l'ammissione all'internato e lo svolgimento del tirocinio.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art46 · fonte su Normattiva