Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 50 — Convenzioni tra università ed enti ospedalieri

Qualora, in ordine alla stipula di convenzioni tra universita' ed enti ospedalieri, si manifestino contrasti od ostacoli non superabili dalle due parti od anche in sede di approvazione delle convenzioni medesime da parte delle autorita' vigilanti, ogni decisione e' demandata ai Ministri per la pubblica istruzione e per la sanita' o, a richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art50 · fonte su Normattiva