Istituzione di nuove universita'

Art. 49 — Convenzioni

Le convenzioni, stipulate dalla libera Universita' degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Universita' istituita per effetto del presente titolo, e dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Universita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art49 · fonte su Normattiva