Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 57 — Gestione finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera

Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina del commissario per la provvisoria gestione di cui al comma sesto dell'articolo 5, gli enti pubblici contemplati nel secondo comma dell'articolo 3 devono tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere, alla quale non possono essere destinati i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art57 · fonte su Normattiva