titolo VIII — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 54 — Istituzione, riconoscimento e concentrazione di enti ospedalieri e altre norme transitorie
- Art. 55 — Norme sull'amministrazione degli enti ospedalieri
- Art. 56 — Amministrazione dell'ente ospedaliero
- Art. 57 — Gestione finanziaria delle attività diverse da quella ospedaliera
- Art. 58 — Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere
- Art. 59 — Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
- Art. 60 — Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera
- Art. 61 — Piano nazionale ospedaliero transitorio
- Art. 62 — Comitato regionale per la programmazione ospedaliera
- Art. 63 — Norme transitorie riguardanti il tirocinio
- Art. 64 — Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo
- Art. 65 — Trasformazione degli istituti pubblici di ricovero e cura
- Art. 66 — Estensione delle disposizioni sul mantenimento in servizio previsto dalla legge 10 maggio 1964, n. 336
- Art. 67 — Regioni a statuto speciale
- Art. 68 — Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
- Art. 69 — Pio Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma
- Art. 70 — Disposizione finanziaria
- Art. 71 — Abrogazione di norme incompatibili