Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 58 — Finanziamento per le costruzioni ed attrezzature ospedaliere

Fino a quando non saranno istituite le Regioni a statuto ordinario, il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la sanita', sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero e nel piano regionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, numero 589, e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art58 · fonte su Normattiva