Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 60 — Composizione transitoria del comitato nazionale di programmazione ospedaliera
Per le Regioni non ancora costituite i membri di cui alla lettera a) dell'articolo 28 sono sostituiti dai presidenti dei comitati regionali per la programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
