Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 64 — Norme transitorie riguardanti i sanitari non di ruolo

Le norme delegate di cui agli articoli 40 e 43 dovranno prendere in adeguata considerazione, in base alla loro particolare natura, i servizi prestati dagli aiuti e dagli assistenti non di ruolo, ospedalieri ed universitari, attualmente in servizio sia di ruolo sia straordinario, volontario e incaricato, ai fini della ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme delegate.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art64 · fonte su Normattiva