Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 68 — Durata in carica dei consigli di amministrazione esistenti
Fino al momento dell'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, restano in carica i consigli di amministrazione esistenti all'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
