Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 67 — Regioni a statuto speciale

Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente articolo 26.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art67 · fonte su Normattiva