Art. 67 — Regioni a statuto speciale
Le Regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potesta' legislativa primaria, devono adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente articolo 26.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
