Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 71 — Abrogazione di norme incompatibili

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute nella presente legge. Fino a quando non verranno emanate le norme delegate di cui all'articolo 40 continueranno ad aver vigore per la parte non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art71 · fonte su Normattiva