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La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto "Giannina Gaslini", costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940. All'uopo la Fondazione gestira' il suo patrimonio e devolvera' al detto Istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.

Testo in vigore dal 24 novembre 1950 al 21 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1950-11-21;897~art2 · fonte del testo