L'Ente nazionale delle Tre Venezie e' autorizzato a predisporre e ad eseguire, con inizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano particolareggiato per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territorio delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa jugoslava. L'Ente anzidetto e', altresi', autorizzato a costruire, nel territorio indicato nel precedente comma e su terreni che saranno all'uopo acquistati od espropriati, uno o piu' villaggi per la stabile sistemazione di pescatori profughi dalle anzidette zone della Venezia Giulia.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art1 · fonte del testo