Art. 4 — Modalità per la cessione
Il trasferimento in proprieta' dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Il trasferimento in proprieta' delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 16 aprile 1955
