Il trasferimento in proprieta' dei terreni soggetti a bonifica ed a trasformazione fondiaria ai sensi dell'articolo 1, primo comma, ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 17, 18 e 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230. Il trasferimento in proprieta' delle abitazioni che saranno costruite in esecuzione del programma previsto nel secondo comma del citato art. 1 ha luogo con le modalita' stabilite negli articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e negli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art4 · fonte del testo