Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dai territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica Popolare Federativa Jugoslava
Art. 9 — Integrazione del Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie
Ai fini dell'applicazione della presente legge e per la trattazione dei relativi affari, il Comitato consultivo dell'Ente nazionale delle Tre Venezie e' integrato con due membri aggiunti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dei profughi.
Testo vigente dal 16 aprile 1955
