All'esecuzione del programma previsto nell'art. 1 si provvede mediante la costituzione di un fondo di rotazione dell'ammontare di cinque miliardi di lire, la cui gestione e' affidata all'Ente nazionale delle Tre Venezie. Affluiscono al fondo le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni previste dal successivo art. 6.

Testo vigente dal 16 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;240~art5 · fonte del testo