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All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facolta' di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;94~art2 · fonte del testo