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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968 si fara' fronte, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969; mentre all'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1969 e 1970 si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, per quanto previsto nel precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 22 dicembre 2008
