A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilita' del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo. In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilita' all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento e' perfezionato.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;64~art1 · fonte del testo