Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, e' cosi' modificato: "All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base del parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facolta' di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-12;821~art2 · fonte del testo