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L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, e' cosi' modificato: "All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base del parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facolta' di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile".

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;821~art2 · fonte del testo