Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purche' sia accompagnato dalla indicazione "libero docente" e purche' sia altresi' specificata la materia nella quale e' stata conseguita la libera docenza. L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro, su relazione della Facolta' competente, udite le deduzioni dell'interessato. E' fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art10 · fonte del testo