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Coloro che hanno conseguito la libera docenza possono valersi del titolo di professore, purche' sia accompagnato dalla indicazione "libero docente" e purche' sia altresi' specificata la materia nella quale e' stata conseguita la libera docenza. L'inadempienza di tale obbligo comporta la perdita del titolo, che viene dichiarata con decreto del Ministro, su relazione della Facolta' competente, udite le deduzioni dell'interessato. E' fatto divieto agli ordini professionali di fissare tariffe differenziate a favore dei liberi docenti.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008
