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Il Ministro per la pubblica istruzione conferisce l'abilitazione ai candidati della sessione di esami indetta per l'anno 1957 che, dalle Commissioni giudicatrici, siano stati dichiarati idonei all'unanimita' oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188. Ai candidati della sessione stessa dichiarati idonei a semplice maggioranza l'abilitazione potra' essere conferita solo su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art11 · fonte del testo