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Le norme della presente legge si applicano anche alla sessione di esami indetta per l'anno 1958. Per la sessione medesima, tuttavia, la libera docenza potra' essere conseguita, senza limite di numero, in tutte le discipline previste dal bando di esame. Limitatamente alla sessione stessa non si applicano le norme dell'art. 2, comma quarto, e dell'art. 7 della presente legge. Restano in vigore le norme di cui all'art. 1, lettera a) e all'art. 5, primo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188. I candidati che hanno presentato nei termini, per la sessione medesima, domanda per l'ammissione agli esami per piu' discipline, sono tenuti ad indicare, in relazione all'art. 1, ultimo comma, della presente legge, per quale disciplina intendono sia mantenuta ferma la domanda. Resta ferma altresi' per la sessione dell'anno 1958, la composizione delle Commissioni giudicatrici gia' fissata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 20 ottobre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262, del 29 ottobre 1958, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie a seguito di dimissioni o per causa di forza maggiore. Per la sessione di esami che sara' indetta nell'anno 1959, i termini di cui all'art. 2, comma quarto, sono prorogati ai momento della scadenza del termine di presentazione delle domande.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008
