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La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per laurea e diplomi universitari e' indetta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprie decreto. Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali puo' conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il decreto di cui al presente articolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non puo' protrarsi oltre il 31 luglio successivo. Non e' ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facolta' di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui e indetta la sessione d'esame. Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 16 luglio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art2 · fonte del testo