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La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale nei corsi per laurea e diplomi universitari e' indetta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprie decreto. Nello stesso decreto sono indicate le altre discipline nelle quali puo' conseguirsi l'abilitazione su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il decreto di cui al presente articolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di carriera e delle pubblicazioni non puo' protrarsi oltre il 31 luglio successivo. Non e' ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facolta' di esibire debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui e indetta la sessione d'esame. 1 Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrono i requisiti di cui al precedente comma.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1967, n.541
1La L. 9 luglio 1967, n.541 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre stabilito nell'articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facolta' di esibire, e' prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 20 luglio dello anno stesso."
Testo in vigore dal 16 luglio 1967 al 22 dicembre 2008
