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Il giudizio sui candidati e' pronunziato, per ciascuna disciplina, dalla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3 della presente legge. La Commissione e' tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione e' tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato nell'insieme del lavoro. Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni. I candidati ammessi devono sostenere le seguenti prove:

  • 1)una discussione sulle pubblicazioni esibite e, eventualmente, sulle relazioni concernenti le prove pratiche di cui al successivo n. 3);
  • 2)una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. La lezione dovra' durare non meno di 40 minuti;
  • 3)nelle discipline dimostrative o sperimentali, prove pratiche, in ordine alle quali i candidati possono essere invitati a redigere apposite relazioni che restano acquisite agli atti della Commissione;
  • 4)una prova scritta, quando la Commissione la ritenga opportuna. Le prove di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono pubbliche.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art4 · fonte del testo